Art. 3.
(Beauty farm).

      1. Il «centro benessere» può assumere la denominazione di beauty farm esclusivamente qualora, oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 2, si avvalga della presenza

 

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di personale medico appartenente alle seguenti specializzazioni:

          a) medicina estetica;

          b) psicologia;

          c) endocrinologia e dietologia.